Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 34, c. 1, 2
Articolo 34, comma 1 e 2 – Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione: tali oneri sono dettagliatamente spiegati nella modulistica e ogni informazione legale è contenuta nella normativa.
Vai alla pagina dello scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi.
Si tratta di un obbligo previsto dall’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012 “anticorruzione”, regolamentato dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ex AVCP – Legge 190/2012 Art 1.32.
Ogni Stazione Appaltante – e le istituzioni scolastiche sono tali – ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, entro il 31 gennaio di ogni anno, alcuni dati (precisati nella citata Deliberazione) relativi alle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto avviate durante il precedente anno solare.
L’ANAC provvederà al controllo dell’avvenuta pubblicazione con procedure automatizzate, a partire dal 1° febbraio e fino al 30 aprile, effettuando fino a cinque tentativi di accesso, ad intervalli di almeno 72 ore. Solo se tutti e cinque i tentativi di accesso risulteranno infruttuosi, l’istituzione scolastica verrà considerata inadempiente.
Data pubblicazione 27/01/2017 - Si allega file Gare 2016
Tipo | Descrizione | Azione |
---|---|---|
xml | gare 2016 |